Art. 264. Il contratto individuale di formazione e lavoro 1. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta, secondo i principi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. 2. La durata del contratto e' fissata, nel caso previsto dall'Art. 261, comma 3, lettera a) in misura non superiore a ventiquattro mesi e, nel caso previsto dall'Art. 261, comma 3, lettera b), in misura non superiore a dodici mesi. 3. Copia del contratto di formazione e lavoro e' consegnata al lavoratore, unitamente ad una copia del progetto formativo.