Art. 264.
           Il contratto individuale di formazione e lavoro
    1.  Il  contratto  di formazione e lavoro e' stipulato, a pena di
nullita',  in  forma scritta, secondo i principi previsti dal vigente
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro   e  deve  contenere
l'indicazione  delle  caratteristiche, della durata e della tipologia
dello stesso.
    2.  La  durata  del  contratto  e'  fissata,  nel  caso  previsto
dall'Art.  261,  comma  3,  lettera  a)  in  misura  non  superiore a
ventiquattro  mesi  e,  nel  caso  previsto  dall'Art.  261, comma 3,
lettera b), in misura non superiore a dodici mesi.
    3.  Copia  del  contratto di formazione e lavoro e' consegnata al
lavoratore, unitamente ad una copia del progetto formativo.