Art. 265. Trattamento economico e normativo 1. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e' costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennita' integrativa speciale, dalla tredicesima mensilita', dagli altri compensi o indennita' connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovuti. 2. Si applicano ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro le disposizioni concernenti l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal contratto collettivo nazionale e dal contratto integrativo aziendale vigenti per il personale regionale purche' nel progetto sia previsto il finanziamento degli oneri conseguenti. Sono comunque esclusi i compensi per la produttivita' individuale in considerazione che tale tipologia di contratto comporta un'attivita' produttiva ridotta. 3. La disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni: a) la durata del periodo di prova e' pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi dell'Art. 261, comma 3, lettera b); lo stesso periodo e' elevato a due mesi per i contratti previsti dell'Art. 261, comma 3, lettera a); b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e' titolare. 4. Il periodo di prova e' finalizzato al riscontro dell'idoneita' ad acquisire la capacita' professionale oggetto della formazione e alla dimostrazione della volonta' di apprendimento. 5. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'Art. 261, comma 3, lettere a) e b), viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1 e D3). 6. L'amministrazione si impegna, nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro, a rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.