Art. 265.
                  Trattamento economico e normativo
    1.  Il  trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con
contratto  di  formazione  e  lavoro  e'  costituito  dal trattamento
tabellare   iniziale,  dall'indennita'  integrativa  speciale,  dalla
tredicesima  mensilita',  dagli  altri compensi o indennita' connessi
alle   specifiche   caratteristiche   della   effettiva   prestazione
lavorativa, se ed in quanto dovuti.
    2.  Si  applicano  ai  lavoratori  con  contratto di formazione e
lavoro  le  disposizioni  concernenti  l'attribuzione di compensi per
particolari  condizioni  di lavoro o per altri incentivi previsti dal
contratto  collettivo nazionale e dal contratto integrativo aziendale
vigenti  per il personale regionale purche' nel progetto sia previsto
il  finanziamento  degli  oneri  conseguenti. Sono comunque esclusi i
compensi  per la produttivita' individuale in considerazione che tale
tipologia di contratto comporta un'attivita' produttiva ridotta.
    3.  La disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a
tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
      a) la  durata  del  periodo  di  prova  e'  pari  ad un mese di
prestazione  effettiva  per  i contratti stipulati ai sensi dell'Art.
261, comma 3, lettera b); lo stesso periodo e' elevato a due mesi per
i contratti previsti dell'Art. 261, comma 3, lettera a);
      b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non
in  prova  ha  diritto  alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo  pari  alla  meta'  del  contratto  di  formazione  di cui e'
titolare.
    4. Il periodo di prova e' finalizzato al riscontro dell'idoneita'
ad  acquisire  la  capacita' professionale oggetto della formazione e
alla dimostrazione della volonta' di apprendimento.
    5. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai
sensi  dell'Art.  261, comma 3, lettere a) e b), viene corrisposto il
trattamento  tabellare  corrispondente  al profilo di assunzione (B1,
B3, C1, D1 e D3).
    6.   L'amministrazione  si  impegna,  nella  predisposizione  dei
progetti  di  formazione  e  lavoro,  a  rispettare i principi di non
discriminazione  diretta  ed  indiretta  di  cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125.