Art. 266. Cessazione e trasformazione del rapporto di formazione e lavoro 1. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: a) malattia; b) gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum; c) servizio militare di leva e richiamo alle armi; d) infortunio sul lavoro. 2. Prima della scadenza del termine stabilito nel progetto, il contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa. 3. Al termine del rapporto l'amministrazione, per il tramite del responsabile del progetto formativo, attesta l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore. 4. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'Art. 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nell'ambito dei posti disponibili come individuati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'Art. 202. 5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato avverra' a seguito di selezione per titoli ed esami, con riferimento ai requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, secondo i procedimenti vigenti per l'accesso dall'esterno alla Regione Lazio, dando un'adeguata valutazione ai risultati formativi conseguiti quali risultano dal relativo attestato. 6. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.