Art. 268.
                            O g g e t t o
    1.   Il   telelavoro   e'  la  modalita'  di  espletamento  della
prestazione  lavorativa  caratterizzata dalla modificazione del luogo
di  adempimento  della prestazione stessa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici.
    2. Ai fini del presente accordo si intende:
      a) per «telelavoro», nell'ambito del piu' generale contesto del
lavoro  a  distanza, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente
regionale  in  qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori
della  sede  di  lavoro,  con  il  prevalente  supporto di tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione necessarie a consentire il
collegamento con l'amministrazione regionale;
      b) per  «sede di lavoro» quella dell'ufficio regionale al quale
il dipendente e' assegnato;
      c) per   «postazione  di  telelavoro»  il  sistema  tecnologico
costituito   da   un   insieme  di  apparecchiature  e  di  programmi
informatici per lo svolgimento dell'attivita' di telelavoro.
    3.  Il  telelavoro,  a  seconda  del  luogo  di adempimento della
prestazione, si distingue in:
      a) telelavoro domiciliare, quando la prestazione dell'attivita'
lavorativa e' svolta al domicilio del dipendente;
      b) telelavoro  a distanza, quando la prestazione dell'attivita'
lavorativa  e'  svolta in centri-satellite, appositamente attrezzati,
al  di  fuori  dalla  sede  dell'ente  e  del controllo diretto di un
dirigente.
    L'amministrazione   si  riserva  di  verificare,  successivamente
all'attivazione   delle   tipologie   suddette,  la  possibilita'  di
sperimentare ulteriori forme di telelavoro flessibili anche miste.
    4.  Le  disposizioni  della presente sezione, se non diversamente
specificato,  si intendono valide per entrambe le tipologie di cui al
comma 3.
    5. Il ricorso al telelavoro e' finalizzato alla razionalizzazione
dell'organizzazione  del  lavoro  e alla realizzazione di economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.