Art. 268. O g g e t t o 1. Il telelavoro e' la modalita' di espletamento della prestazione lavorativa caratterizzata dalla modificazione del luogo di adempimento della prestazione stessa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici. 2. Ai fini del presente accordo si intende: a) per «telelavoro», nell'ambito del piu' generale contesto del lavoro a distanza, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente regionale in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie a consentire il collegamento con l'amministrazione regionale; b) per «sede di lavoro» quella dell'ufficio regionale al quale il dipendente e' assegnato; c) per «postazione di telelavoro» il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici per lo svolgimento dell'attivita' di telelavoro. 3. Il telelavoro, a seconda del luogo di adempimento della prestazione, si distingue in: a) telelavoro domiciliare, quando la prestazione dell'attivita' lavorativa e' svolta al domicilio del dipendente; b) telelavoro a distanza, quando la prestazione dell'attivita' lavorativa e' svolta in centri-satellite, appositamente attrezzati, al di fuori dalla sede dell'ente e del controllo diretto di un dirigente. L'amministrazione si riserva di verificare, successivamente all'attivazione delle tipologie suddette, la possibilita' di sperimentare ulteriori forme di telelavoro flessibili anche miste. 4. Le disposizioni della presente sezione, se non diversamente specificato, si intendono valide per entrambe le tipologie di cui al comma 3. 5. Il ricorso al telelavoro e' finalizzato alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e alla realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.