Art. 269.
Modalita' di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro
    1.  La  giunta  individua,  nell'ambito  degli  obiettivi fissati
annualmente, e sulla base delle proposte dei direttori regionali, gli
obiettivi  raggiungibili  mediante  il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
    2. Le proposte dei direttori regionali dovranno essere redatte in
forma di progetto, in cui sono indicati:
      a) gli  specifici  obiettivi  che si intendono raggiungere e le
attivita' interessate;
      b) il responsabile del progetto;
      c) il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento
distinti per tipologia professionale;
      d) le tecnologie necessarie ed i sistemi di supporto;
      e) le modalita' di effettuazione delle prestazioni;
      f) i  parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da
svolgere;
      g) il   numero   dei   rientri   presso   la  sede  originaria,
conformemente a quanto previsto nell'Art. 272;
      h) la durata (non inferiore a sei mesi);
      i) le modalita' di realizzazione del progetto;
      l) i costi e i benefici, diretti e indiretti;
      m) i  criteri  di  verifica dell'attivita' svolta, orientati ai
risultati che si intendono perseguire.
    3.  Il  progetto  individua,  altresi',  le  ricadute  in termini
organizzativi,  considerando  congiuntamente  norme,  organizzazione,
tecnologie, risorse umane e finanziarie, ovvero:
      a) i    risultati    in    termini   di   razionalizzazione   e
semplificazione dell'attivita' lavorativa della struttura proponente;
      b) l'eventuale miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in
termini di economicita' e qualita' del servizio.
    4. Il progetto, infine, indica, gli interventi di formazione e di
aggiornamento   che   si   rendono  necessari  per  il  personale  in
telelavoro,  concordati  con  la  struttura regionale competente alla
formazione.
    5.  Del progetto di telelavoro e' data preventiva informazione ai
soggetti sindacali i quali possono richiedere, entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione, un incontro per l'esame del progetto
stesso, o comunque inviare osservazioni scritte.
    6. Il progetto e' approvato, sulla base della deliberazione della
giunta  di  cui  al  comma  1, con determinazione del direttore della
direzione  «Organizzazione e personale», di concerto con il direttore
regionale   della   direzione   «Sistemi  informativi  e  statistici,
provveditorato e patrimonio», per gli aspetti informatici.
    7.  L'amministrazione  si  riserva  la facolta' mediante appositi
accordi  di programma di concordare forme di collaborazione con altre
amministrazioni   volte   alla   comune   utilizzazione   di   locali
infrastrutture e risorse.
    8.  E' escluso, in fase di sperimentazione, il ricorso a soggetti
terzi  per  la  programmazione,  l'organizzazione  e  la gestione del
telelavoro.