Art. 269. Modalita' di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro 1. La giunta individua, nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, e sulla base delle proposte dei direttori regionali, gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 2. Le proposte dei direttori regionali dovranno essere redatte in forma di progetto, in cui sono indicati: a) gli specifici obiettivi che si intendono raggiungere e le attivita' interessate; b) il responsabile del progetto; c) il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento distinti per tipologia professionale; d) le tecnologie necessarie ed i sistemi di supporto; e) le modalita' di effettuazione delle prestazioni; f) i parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere; g) il numero dei rientri presso la sede originaria, conformemente a quanto previsto nell'Art. 272; h) la durata (non inferiore a sei mesi); i) le modalita' di realizzazione del progetto; l) i costi e i benefici, diretti e indiretti; m) i criteri di verifica dell'attivita' svolta, orientati ai risultati che si intendono perseguire. 3. Il progetto individua, altresi', le ricadute in termini organizzativi, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie, ovvero: a) i risultati in termini di razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' lavorativa della struttura proponente; b) l'eventuale miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in termini di economicita' e qualita' del servizio. 4. Il progetto, infine, indica, gli interventi di formazione e di aggiornamento che si rendono necessari per il personale in telelavoro, concordati con la struttura regionale competente alla formazione. 5. Del progetto di telelavoro e' data preventiva informazione ai soggetti sindacali i quali possono richiedere, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, un incontro per l'esame del progetto stesso, o comunque inviare osservazioni scritte. 6. Il progetto e' approvato, sulla base della deliberazione della giunta di cui al comma 1, con determinazione del direttore della direzione «Organizzazione e personale», di concerto con il direttore regionale della direzione «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio», per gli aspetti informatici. 7. L'amministrazione si riserva la facolta' mediante appositi accordi di programma di concordare forme di collaborazione con altre amministrazioni volte alla comune utilizzazione di locali infrastrutture e risorse. 8. E' escluso, in fase di sperimentazione, il ricorso a soggetti terzi per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del telelavoro.