Art. 270. Ambito delle professionalita' impiegate mediante il telelavoro 1. Le professionalita' che potranno essere utilizzate per i progetti di telelavoro sono quelle incluse nelle categorie C e D. 2. La direzione regionale «Organizzazione e personale» richiede a tutti i direttori di dipartimento un'informativa in ordine alle professionalita', di cui alle categorie del comma 1, che possono essere interessate allo svolgimento di progetti di telelavoro, anche previa indizione di una conferenza di servizio interna al dipartimento. La direzione regionale «Organizzazione e personale», sulla scorta di tali informative e, tenuto conto della riformulazione dei nuovi profili professionali, predispone un elenco delle professionalita' interessate, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali per l'eventuale attivazione di un apposito tavolo di concertazione.