Art. 270.
   Ambito delle professionalita' impiegate mediante il telelavoro
    1.  Le  professionalita'  che  potranno  essere  utilizzate per i
progetti di telelavoro sono quelle incluse nelle categorie C e D.
    2. La direzione regionale «Organizzazione e personale» richiede a
tutti  i  direttori  di  dipartimento  un'informativa  in ordine alle
professionalita',  di  cui  alle  categorie  del comma 1, che possono
essere  interessate allo svolgimento di progetti di telelavoro, anche
previa   indizione   di   una   conferenza  di  servizio  interna  al
dipartimento.  La  direzione  regionale «Organizzazione e personale»,
sulla scorta di tali informative e, tenuto conto della riformulazione
dei   nuovi   profili   professionali,  predispone  un  elenco  delle
professionalita'     interessate,    dandone    comunicazione    alle
organizzazioni  sindacali  per l'eventuale attivazione di un apposito
tavolo di concertazione.