Art. 271.
       Modalita' di assegnazione dei dipendenti al telelavoro
    1.  L'adesione dei dipendenti all'effettuazione della prestazione
mediante   telelavoro  e'  volontaria  e  non  puo'  essere  disposta
d'ufficio.  Essa  avviene  sulla  base  di  avvisi  del direttore del
dipartimento interessato che sono portati a conoscenza dei dipendenti
dello  stesso  dipartimento,  dandone  comunicazione  alla  direzione
regionale  «Organizzazione  e  personale». Gli avvisi sono pubblicati
sulla rete interna intranet.
    2.   E'   possibile   inserire   nel  progetto  anche  lavoratori
appartenenti  ad  altri  dipartimenti,  qualora  le  professionalita'
richieste   non   siano   presenti   o  disponibili  all'interno  del
dipartimento  che  presenta  il  progetto,  e  previo  nulla osta del
direttore   del   dipartimento   di   appartenenza   del   dipendente
interessato.
    3.  L'assegnazione  al  telelavoro  dei  lavoratori  che si siano
dichiarati  disponibili  a  ricoprire  dette posizioni, avviene, alle
condizioni previste dal progetto, sulla base di graduatorie, dando la
priorita'  a  coloro  che  gia'  svolgono  le  mansioni  previste nel
progetto  o  abbiano  esperienza  lavorativa  in  mansioni analoghe a
quelle  richieste,  tale  da consentire di operare in autonomia nelle
attivita' di competenza.
    4.  Nel caso che le richieste pervenute siano superiori al numero
delle posizioni previste nel progetto, sono applicati, fermo restando
quanto previsto dal comma precedente, nell'ordine, i seguenti criteri
di scelta:
      a) situazioni  di  disabilita'  psico-fisiche  tali  da rendere
disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
      b) esigenze  di  cura di figli minori di otto anni; esigenze di
cura   nei   confronti   di   familiari   o  conviventi,  debitamente
certificate;
      c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente
alla sede.