Art. 271. Modalita' di assegnazione dei dipendenti al telelavoro 1. L'adesione dei dipendenti all'effettuazione della prestazione mediante telelavoro e' volontaria e non puo' essere disposta d'ufficio. Essa avviene sulla base di avvisi del direttore del dipartimento interessato che sono portati a conoscenza dei dipendenti dello stesso dipartimento, dandone comunicazione alla direzione regionale «Organizzazione e personale». Gli avvisi sono pubblicati sulla rete interna intranet. 2. E' possibile inserire nel progetto anche lavoratori appartenenti ad altri dipartimenti, qualora le professionalita' richieste non siano presenti o disponibili all'interno del dipartimento che presenta il progetto, e previo nulla osta del direttore del dipartimento di appartenenza del dipendente interessato. 3. L'assegnazione al telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, avviene, alle condizioni previste dal progetto, sulla base di graduatorie, dando la priorita' a coloro che gia' svolgono le mansioni previste nel progetto o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attivita' di competenza. 4. Nel caso che le richieste pervenute siano superiori al numero delle posizioni previste nel progetto, sono applicati, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ordine, i seguenti criteri di scelta: a) situazioni di disabilita' psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; b) esigenze di cura di figli minori di otto anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate; c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.