Art. 272. Modalita' di effettuazione della prestazione 1. La prestazione di telelavoro e' effettuata nel rispetto della quantita' oraria globale prevista per il personale che presta la sua attivita' nella sede. 2. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere. 3. In ogni giornata di lavoro, il dipendente concorda con il responsabile del progetto due periodi di un'ora ciascuno, fissati nell'ambito del modulo orario applicato nella «sede di servizio», nel quale e' a disposizione per comunicazioni di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi e' di trenta minuti. 4. Considerato che la distribuzione del tempo di lavoro e' a discrezione del lavoratore, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 5. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili, purche' opportunamente documentati, ai fini del completamento dell'orario di lavoro. 6. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, e' facolta' dell'amministrazione, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali aziendali, richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro. 7. Il dirigente della struttura interessata, sentito il responsabile di progetto, se diverso, e i lavoratori che vi partecipano, stabilisce la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria in relazione alle caratteristiche del singolo progetto, in numero comunque non inferiore ad un giorno per settimana.