Art. 272.
            Modalita' di effettuazione della prestazione
    1.  La prestazione di telelavoro e' effettuata nel rispetto della
quantita'  oraria globale prevista per il personale che presta la sua
attivita' nella sede.
    2.  L'orario  di  lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo   parziale,   viene  distribuito  nell'arco  della  giornata  a
discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere.
    3.  In  ogni  giornata  di  lavoro, il dipendente concorda con il
responsabile  del  progetto  due  periodi di un'ora ciascuno, fissati
nell'ambito del modulo orario applicato nella «sede di servizio», nel
quale  e'  a  disposizione  per comunicazioni di servizio; in caso di
rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale orizzontale la durata dei due
periodi e' di trenta minuti.
    4.  Considerato  che  la  distribuzione  del tempo di lavoro e' a
discrezione   del  lavoratore,  non  sono  configurabili  prestazioni
aggiuntive,  straordinarie  notturne  o festive ne' permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
    5.   Eventuali   brevi   periodi  di  interruzione  del  circuito
telematico  o  fermi  macchina  dovuti  a  guasti  non  imputabili al
lavoratore   saranno   considerati   utili,   purche'  opportunamente
documentati, ai fini del completamento dell'orario di lavoro.
    6. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, e' facolta'
dell'amministrazione,    dandone    preventiva    informazione   alle
organizzazioni  sindacali aziendali, richiedere il temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro.
    7.   Il   dirigente   della  struttura  interessata,  sentito  il
responsabile   di  progetto,  se  diverso,  e  i  lavoratori  che  vi
partecipano, stabilisce la frequenza dei rientri nella sede di lavoro
originaria in relazione alle caratteristiche del singolo progetto, in
numero comunque non inferiore ad un giorno per settimana.