Art. 273.
               Obblighi dell'amministrazione regionale
    1.  I  progetti di telelavoro debbono garantire che il lavoratore
non venga escluso dal sistema di relazioni personali e collettive, in
particolare  in termini di formazione e crescita professionale, senso
di appartenenza, informazione e partecipazione al contesto lavorativo
e  alla  dinamica  dei  processi  organizzativi, anche con l'utilizzo
delle tecnologie informatiche quali la posta elettronica.
    2.  L'amministrazione mette a disposizione installa e collauda la
«postazione  di  telelavoro»  e  sostiene gli oneri relativi compresi
quelli  per  la  manutenzione  e  la gestione di sistemi di supporto,
nonche'  le  spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Le   attrezzature   informatiche,   di  comunicazione  e  strumentali
necessarie  per  lo  svolgimento  del  telelavoro  sono  concesse  al
lavoratore in comodato gratuito, per tutta la durata del progetto.
    3.  Sono  altresi'  a  carico dell'amministrazione i collegamenti
telematici  e relative spese di gestione e di manutenzione, necessari
per l'effettuazione della prestazione di telelavoro.
    4. L'amministrazione garantisce, previa una specifica analisi dei
rischi,  adeguati  livelli  di  sicurezza  delle comunicazioni tra la
«postazione di telelavoro» ed il proprio sistema informativo.
    5. Nell'ambito del piano formativo regionale, saranno individuate
apposite iniziative per la diffusione e la conoscenza del telelavoro,
coinvolgendo  anche i dirigenti interessati, e curando in particolare
gli  aspetti delle condizioni di sicurezza per il lavoratore e per le
persone  che  eventualmente  vivono  in ambienti prossimi allo spazio
utilizzato per il telelavoro.
    6.  I  dati  raccolti tramite il meccanismo di valutazione di cui
all'Art.  276,  possono  essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei
poteri datoriali.
    7.    L'amministrazione,   congiuntamente   all'attivazione   del
telelavoro,  istituisce,  d'intesa  con  le  organizzazioni sindacali
aziendali,   una   bacheca   sindacale   elettronica  ed  assicura  i
collegamenti   per   l'utilizzo  dell'e-mail  con  le  rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
    8.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato i tempi e le modalita' della stessa, in caso di accesso
presso  il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai  sensi  dell'Art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e'  inviata  ad ogni dipendente, per la parte che lo
riguarda.