Art. 273. Obblighi dell'amministrazione regionale 1. I progetti di telelavoro debbono garantire che il lavoratore non venga escluso dal sistema di relazioni personali e collettive, in particolare in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi organizzativi, anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche quali la posta elettronica. 2. L'amministrazione mette a disposizione installa e collauda la «postazione di telelavoro» e sostiene gli oneri relativi compresi quelli per la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto, nonche' le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, di comunicazione e strumentali necessarie per lo svolgimento del telelavoro sono concesse al lavoratore in comodato gratuito, per tutta la durata del progetto. 3. Sono altresi' a carico dell'amministrazione i collegamenti telematici e relative spese di gestione e di manutenzione, necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro. 4. L'amministrazione garantisce, previa una specifica analisi dei rischi, adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la «postazione di telelavoro» ed il proprio sistema informativo. 5. Nell'ambito del piano formativo regionale, saranno individuate apposite iniziative per la diffusione e la conoscenza del telelavoro, coinvolgendo anche i dirigenti interessati, e curando in particolare gli aspetti delle condizioni di sicurezza per il lavoratore e per le persone che eventualmente vivono in ambienti prossimi allo spazio utilizzato per il telelavoro. 6. I dati raccolti tramite il meccanismo di valutazione di cui all'Art. 276, possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali. 7. L'amministrazione, congiuntamente all'attivazione del telelavoro, istituisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali, una bacheca sindacale elettronica ed assicura i collegamenti per l'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro. 8. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita' dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalita' della stessa, in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.