Art. 274.
                            Assicurazioni
    1.   L'ammmistrazione   regionale,   nell'ambito   delle  risorse
destinate  al  finanziamento  della  sperimentazione  del telelavoro,
stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
      a) danni   alle   attrezzature  telematiche  in  dotazione  del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
      b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
    2. E' altresi' assicurata la copertura assicurativa I.N.A.I.L.