Art. 274. Assicurazioni 1. L'ammmistrazione regionale, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature. 2. E' altresi' assicurata la copertura assicurativa I.N.A.I.L.