Art. 275.
                   Diritti e doveri del dipendente
    1. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del
rapporto  di  lavoro  in  atto,  non  pregiudica per il lavoratore le
oppor-tunita', quanto a possibilita' di carriera, di partecipazione a
iniziative formative e di socializzazione, riconosciute ai lavoratori
che operano in sede.
    2.  L'assegnazione  al  telelavoro  e' revocabile a richiesta del
lavoratore  o  dell'amministrazione  secondo  le  modalita' di cui ai
commi seguenti.
    3. Il lavoratore puo' richiedere per iscritto all'amministrazione
la  riassegnazione  al  lavoro  in sede nel rispetto delle condizioni
eventualmente  previste nello stesso progetto o, prima della scadenza
del  progetto,  per  nuove, imprevedibili e gravi esigenze familiari,
adegua-tamente documentate.
    4. La riassegnazione alla sede di lavoro originaria, nel caso del
comma 3, avviene, entro quindici giorni dalla richiesta.
    5. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio la riassegnazione al
lavoro  in sede per comprovate esigenze di servizio. In tale caso, la
riassegnazione  alla  sede  di  lavoro  originaria  deve avvenire con
modalita'  e  in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, di
norma  entro  dieci  giorni,  elevati  a venti giorni nel caso di cui
all'Art.  271,  comma  4, lettera b), oppure nel termine previsto dal
progetto e comunque alla scadenza del progetto stesso.
    6.  Il  lavoratore  ha  il  dovere  di  riservatezza  su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e  di  quelle  derivanti  dall'utilizzo  delle  apparecchiature,  dei
programmi  e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo'  eseguire  lavori  per  conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza preventiva autorizzazione dell'ente.
    7. Il lavoratore e' impegnato ad utilizzare le attrezzature messe
a  disposizione  secondo  le  norme  di  buona diligenza previste dal
codice civile ed e' tenuto a risarcire l'ente per danni dovuti a dolo
o colpa grave.
    8. Il trattamento economico e normativo del dipendente che presta
la  sua  attivita'  in  una  delle modalita' del telelavoro e' quello
vigente  per  il restante personale regionale, ad eccezione dei buoni
pasto,   del  lavoro  straordinario,  dell'indennita'  per  attivita'
disagiate,  turnazione.  In  ogni caso e' assicurato al lavoratore in
telelavoro   un   controllo   piu'  frequente,  rispetto  agli  altri
dipendenti  regionali,  per quanto attiene alla tutela della salute e
della sicurezza del lavoro.
    9. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e
la  partecipazione  alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore viene informato
attraverso  una  bacheca  sindacale  elettronica  e  l'utilizzo di un
indirizzo  di  posta  elettronica con le rappresentanze sindacali sul
luogo di lavoro.
    10.  I  lavoratori  sono  altresi'  invitati  a  partecipare alle
eventuali   conferenze  di  servizio  o  di  organizzazione  previste
dall'ordinamento vigente, per la struttura di appartenenza.