Art. 275. Diritti e doveri del dipendente 1. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto, non pregiudica per il lavoratore le oppor-tunita', quanto a possibilita' di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione, riconosciute ai lavoratori che operano in sede. 2. L'assegnazione al telelavoro e' revocabile a richiesta del lavoratore o dell'amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 3. Il lavoratore puo' richiedere per iscritto all'amministrazione la riassegnazione al lavoro in sede nel rispetto delle condizioni eventualmente previste nello stesso progetto o, prima della scadenza del progetto, per nuove, imprevedibili e gravi esigenze familiari, adegua-tamente documentate. 4. La riassegnazione alla sede di lavoro originaria, nel caso del comma 3, avviene, entro quindici giorni dalla richiesta. 5. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio la riassegnazione al lavoro in sede per comprovate esigenze di servizio. In tale caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalita' e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, di norma entro dieci giorni, elevati a venti giorni nel caso di cui all'Art. 271, comma 4, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto e comunque alla scadenza del progetto stesso. 6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza preventiva autorizzazione dell'ente. 7. Il lavoratore e' impegnato ad utilizzare le attrezzature messe a disposizione secondo le norme di buona diligenza previste dal codice civile ed e' tenuto a risarcire l'ente per danni dovuti a dolo o colpa grave. 8. Il trattamento economico e normativo del dipendente che presta la sua attivita' in una delle modalita' del telelavoro e' quello vigente per il restante personale regionale, ad eccezione dei buoni pasto, del lavoro straordinario, dell'indennita' per attivita' disagiate, turnazione. In ogni caso e' assicurato al lavoratore in telelavoro un controllo piu' frequente, rispetto agli altri dipendenti regionali, per quanto attiene alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 9. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore viene informato attraverso una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro. 10. I lavoratori sono altresi' invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente, per la struttura di appartenenza.