Art. 276.
              Valutazione della prestazione e controllo
    1.  L'amministrazione informa preventivamente il lavoratore circa
le modalita' di valutazione della prestazione di telelavoro.
    2.  La  verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata
dal  dirigente  della  struttura di appartenenza del dipendente, alla
stregua dei parametri indicati nel progetto di telelavoro.
    3.   I   parametri   suddetti   tengono  conto,  fatte  salve  le
specificita'  del telelavoro, dei criteri di valutazione previsti dal
contratto integrativo aziendale per il restante personale regionale.
    4.  Nessun  dispositivo  di  controllo  puo'  essere  attivato ad
insaputa del dipendente.