Art. 276. Valutazione della prestazione e controllo 1. L'amministrazione informa preventivamente il lavoratore circa le modalita' di valutazione della prestazione di telelavoro. 2. La verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata dal dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, alla stregua dei parametri indicati nel progetto di telelavoro. 3. I parametri suddetti tengono conto, fatte salve le specificita' del telelavoro, dei criteri di valutazione previsti dal contratto integrativo aziendale per il restante personale regionale. 4. Nessun dispositivo di controllo puo' essere attivato ad insaputa del dipendente.