Art. 277.
               Telelavoro al domicilio del dipendente
    1. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi al domicilio del
dipendente,  a  condizione  che sia disponibile un ambiente di lavoro
conforme  alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze
domestiche.
    2.   La   Regione   verifica   preventivamente,   tramite  propri
incaricati, l'esistenza delle condizioni di sicurezza di cui al comma
precedente,  senza  con  questo  assumersi  oneri  in caso di mancata
conformita'.
    3.   Il   lavoratore   e'  tenuto  a  consentire,  con  modalita'
concordate,  l'accesso alla «postazione di lavoro» domestica da parte
degli addetti alla manutenzione, del responsabile della prevenzione e
protezione  e  da parte del delegato alla sicurezza, per le verifiche
di  competenza.  Il lavoratore deve attenersi strettamente alle norme
di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
    4.   L'amministrazione   corrisponde   al  dipendente  una  somma
forfettaria  per  il  consumo  di energia elettrica e per la bolletta
telefonica  calcolata  con  riferimento  ai  consumi medi regionali a
parita'  di prestazione, a titolo di rimborso delle spese connesse ai
consumi  suddetti.  L'importo  di  tale  somma  sara' erogata con una
cadenza  predeterminata,  fissata  dal  progetto,  e  sara'  comunque
rideterminato  con  riferimento  all'andamento  dei  prezzi  e  delle
tariffe   dei   servizi   indispensabili   per   l'effettuazione  del
telelavoro.    In    alternativa,   le   parti   possono   concordare
l'attribuzione  di  una  somma  forfettaria  pari  all'indennita'  di
reperibilita'  per  sei  giorni  al  mese, oltre l'attribuzione di un
telefono    cellulare,    rimanendo   le   altre   spese   a   carico
dell'interessato.  In  questo  caso il dipendente assicura la propria
reperibilita'  oltre  che nelle ore di cui all'Art. 272, comma 3, per
la durata del normale orario di lavoro.
    5.    In   alternativa   al   rimborso   telefonico   forfettario
l'amministrazione  installa  una linea telefonica presso l'abitazione
del   lavoratore,  con  oneri  di  impianto  ed  esercizio  a  carico
dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.