Art. 277. Telelavoro al domicilio del dipendente 1. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi al domicilio del dipendente, a condizione che sia disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. 2. La Regione verifica preventivamente, tramite propri incaricati, l'esistenza delle condizioni di sicurezza di cui al comma precedente, senza con questo assumersi oneri in caso di mancata conformita'. 3. Il lavoratore e' tenuto a consentire, con modalita' concordate, l'accesso alla «postazione di lavoro» domestica da parte degli addetti alla manutenzione, del responsabile della prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per le verifiche di competenza. Il lavoratore deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite. 4. L'amministrazione corrisponde al dipendente una somma forfettaria per il consumo di energia elettrica e per la bolletta telefonica calcolata con riferimento ai consumi medi regionali a parita' di prestazione, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi suddetti. L'importo di tale somma sara' erogata con una cadenza predeterminata, fissata dal progetto, e sara' comunque rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro. In alternativa, le parti possono concordare l'attribuzione di una somma forfettaria pari all'indennita' di reperibilita' per sei giorni al mese, oltre l'attribuzione di un telefono cellulare, rimanendo le altre spese a carico dell'interessato. In questo caso il dipendente assicura la propria reperibilita' oltre che nelle ore di cui all'Art. 272, comma 3, per la durata del normale orario di lavoro. 5. In alternativa al rimborso telefonico forfettario l'amministrazione installa una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.