Art. 278. Telelavoro presso centri appositamente predisposti 1. L'amministrazione, qualora siano interessati al telelavoro dipendenti residenti nello stesso comune o in comuni limitrofi, comunque diversi da quello sede di lavoro, o in una zona del comune di Roma, lontana dalla sede di lavoro, puo', su segnalazione degli interessati o d'ufficio, individuare un immobile da adibire a sede della postazione di telelavoro. 2. Nel reperimento di tali sedi viene data la preferenza agli immobili regionali disponibili. 3. Sempre a tal fine, l'amministrazione regionale stabilisce contatti con gli enti territoriali della Regione e gli enti regionali o sub regionali, per l'utilizzo di immobili, di cui i suddetti enti abbiano la disponibilita'. 4. La postazione di telelavoro puo' essere utilizzata esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro. 5. Si applicano, in particolare per quanto riguarda l'assunzione delle spese di installazione e manutenzione delle attrezzature, di rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, le disposizioni al riguardo previste nei precedenti articoli.