Art. 278.
         Telelavoro presso centri appositamente predisposti
    1.  L'amministrazione,  qualora  siano  interessati al telelavoro
dipendenti  residenti  nello  stesso  comune  o  in comuni limitrofi,
comunque  diversi  da quello sede di lavoro, o in una zona del comune
di  Roma,  lontana  dalla sede di lavoro, puo', su segnalazione degli
interessati  o  d'ufficio,  individuare un immobile da adibire a sede
della postazione di telelavoro.
    2.  Nel  reperimento  di  tali sedi viene data la preferenza agli
immobili regionali disponibili.
    3.  Sempre  a  tal  fine,  l'amministrazione regionale stabilisce
contatti con gli enti territoriali della Regione e gli enti regionali
o  sub  regionali, per l'utilizzo di immobili, di cui i suddetti enti
abbiano la disponibilita'.
    4.   La   postazione   di   telelavoro   puo'  essere  utilizzata
esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro.
    5.  Si applicano, in particolare per quanto riguarda l'assunzione
delle  spese  di  installazione e manutenzione delle attrezzature, di
rispetto  delle  condizioni  di sicurezza e salute dei lavoratori, le
disposizioni al riguardo previste nei precedenti articoli.