Art. 282.
   Disposizioni in materia di appartenenza ad associazioni segrete
    1.  Ai  dipendenti  regionali  si  applicano,  in  armonia  con i
principi  della  legge 25 gennaio 1982, n. 17, le disposizioni di cui
alla   legge  regionale  28 febbraio  1985,  n.  23,  in  materia  di
associazioni segrete.