Art. 283. Disciplina delle mansioni 1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successi-vamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una categoria superiore, ma al dipendente e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente se ha agito con dolo o colpa grave. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente puo' essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne. Tali procedure devono essere avviate entro novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2, anche attraverso la rotazione di piu' dipendenti, e' disposto dal direttore del dipartimento interessato, su proposta del dirigente della struttura cui il dipendente e' assegnato, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalita' secondo la programmazione dei fabbisogni ed e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato e alla direzione regionale «Organizzazione e personale». 4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti previa concertazione. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. 6. Al dipendente di categoria C assegnato a mansioni superiori della categoria D possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 4, gli incarichi di posizioni organizzative previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.