Art. 283.
                      Disciplina delle mansioni
    1.  Il  dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali
e'  stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della    classificazione   professionale   prevista   dai   contratti
collettivi,  ovvero  a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che  abbia  successi-vamente  acquisito  per  effetto  dello sviluppo
professionale  o di procedure concorsuali o selettive. L'assegnazione
temporanea   di   mansioni  proprie  della  categoria  immediatamente
superiore  costituisce  il  solo  atto lecito di esercizio del potere
modificativo.  Al  di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
l'assegnazione  del  dipendente  a  mansioni proprie di una categoria
superiore,   ma   al  dipendente  e'  corrisposta  la  differenza  di
trattamento economico con la categoria superiore. Il dirigente che ha
disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior onere
conseguente  se ha agito con dolo o colpa grave. L'esercizio di fatto
di  mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha
effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente o dell'assegnazione
di incarichi di direzione.
    2.  Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente puo' essere
adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore:
      a) nel  caso  di  vacanza di posto in organico, per non piu' di
sei  mesi,  prorogabili  fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure  per  la  copertura  del  posto  vacante, anche mediante le
selezioni interne. Tali procedure devono essere avviate entro novanta
giorni  dalla  data  in  cui il dipendente e' assegnato alle predette
mansioni;
      b) nel  caso  di  sostituzione  di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.
    3.  Il  conferimento  delle mansioni superiori di cui al comma 2,
anche  attraverso  la  rotazione  di piu' dipendenti, e' disposto dal
direttore  del  dipartimento  interessato,  su proposta del dirigente
della  struttura  cui  il  dipendente e' assegnato, nell'ambito delle
risorse   espressamente  assegnate  per  tale  finalita'  secondo  la
programmazione  dei  fabbisogni  ed  e'  comunicato  per  iscritto al
dipendente  incaricato  e  alla direzione regionale «Organizzazione e
personale».
    4.   I  criteri  generali  per  il  conferimento  delle  mansioni
superiori sono definiti previa concertazione.
    5.  Il  dipendente  assegnato  alle mansioni superiori ha diritto
alla  differenza  tra  il trattamento economico iniziale previsto per
l'assunzione  nel  profilo rivestito e quello iniziale corrispondente
alle  mansioni  superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo
la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianita'.
    6.  Al  dipendente  di categoria C assegnato a mansioni superiori
della   categoria   D   possono  essere  conferiti,  ricorrendone  le
condizioni e nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 4, gli
incarichi   di   posizioni   organizzative   previste  dalle  vigenti
disposizioni contrattuali.