Art. 284.
                        Trattamento economico
    1.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio  del
personale  della  Regione  e'  definito  dai  contratti collettivi di
lavoro.
    2.  L'amministrazione  garantisce ai propri dipendenti parita' di
trattamento  contrattuale  e  comunque  trattamenti  non  inferiori a
quelli previsti dai contratti collettivi.
    3.   Il  trattamento  economico  accessorio  e'  erogato  con  le
modalita'  e negli importi definiti nel fondo contrattuale costituito
ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
    4.   I   dirigenti   sono   responsabili   dell'attribuzione  dei
trattamenti economici accessori.