Art. 284. Trattamento economico 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale della Regione e' definito dai contratti collettivi di lavoro. 2. L'amministrazione garantisce ai propri dipendenti parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. 3. Il trattamento economico accessorio e' erogato con le modalita' e negli importi definiti nel fondo contrattuale costituito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.