Art. 285. Patrocinio legale 1. L'amministrazione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura, attraverso un legale di comune gradimento, l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsa-bilita' civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio. 2. Nell'esame dei singoli casi si avra' riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio. Hanno carattere prioritario i casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione formalmente impartiti.