Art. 285.
                          Patrocinio legale
    1. L'amministrazione, nell'ambito della tutela dei propri diritti
ed  interessi,  assicura,  attraverso un legale di comune gradimento,
l'assistenza  in  sede  processuale  ai  dipendenti  che  si  trovino
implicati,  in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento
del   servizio   ed   all'adempimento   dei   compiti  d'ufficio,  in
procedimenti  di  responsa-bilita'  civile  o penale, in ogni stato e
grado del giudizio.
    2.  Nell'esame  dei  singoli  casi  si avra' riguardo a tutti gli
elementi  di  valutazione  disponibili  compresi  quelli  attinenti a
possibili   conflitti   di   interesse  fra  l'amministrazione  e  il
dipendente  chiamato  in giudizio. Hanno carattere prioritario i casi
in  cui  il  fatto  addebitato  risulti  commesso in relazione ad una
disposizione, ad un ordine o istruzione formalmente impartiti.