Art. 286.
                       Copertura assicurativa
    1.  L'amministrazione  assume  le  iniziative  necessarie  per la
copertura  assicurativa  della responsabilita' civile dei dipendenti,
ivi  compreso  il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa
grave.
    2.  L'amministrazione  stipula  apposita  polizza assicurativa in
favore  dei  dipendenti  autorizzati  a  servirsi,  in  occasione  di
trasferte  o  per  adempimenti  di  servizio  fuori dall'ufficio, del
proprio  mezzo  di  trasporto,  limitatamente  al  tempo strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
    3.  La  polizza  di  cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei
rischi,  non  compresi  nell'assicurazione  obbligatoria di terzi, di
danneggiamento  del mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e
dei  beni  trasportati,  nonche'  di lesioni o decesso del dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
    4.  Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta'  dell'amministrazione  sono  in ogni caso integrate con la
copertura,  nei  limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
    5.   I  massimali  delle  polizze  non  possono  eccedere  quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
    6.  Gli  importi  liquidati  dalle societa' assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.