Art. 286. Copertura assicurativa 1. L'amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 2. L'amministrazione stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La polizza di cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 6. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.