Art. 287.
            Benefici per gli ex combattenti ed assimilati
    1.  Il  personale  in  servizio  presso la Regione usufruisce dei
benefici degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalle leggi
24 maggio  1970,  n.  336  e  9 ottobre  1971,  n.  824, e successive
modificazioni.