Art. 288. Orario di servizio 1. L'orario di servizio costituisce il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture della Regione e l'erogazione dei servizi all'utenza. 2. L'orario di servizio settimanale degli uffici regionali viene articolato dai dirigenti responsabili, previo esame in sede di concertazione, su cinque giorni settimanali, dal lunedi' al venerdi', per assicurare il funzionamento delle strutture regionali sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane. 3. Per le attivita' di competenza regionale da garantire anche nelle giornate non lavorative, i dirigenti provvedono ad assicurare lo svolgimento delle stesse mediante la rotazione del personale in servizio a cui spetta il riposo compensativo, dandone informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.