Art. 288.
                         Orario di servizio
    1.   L'orario   di  servizio  costituisce  il  periodo  di  tempo
giornaliero   necessario   per   assicurare  la  funzionalita'  delle
strutture della Regione e l'erogazione dei servizi all'utenza.
    2.  L'orario di servizio settimanale degli uffici regionali viene
articolato  dai  dirigenti  responsabili,  previo  esame  in  sede di
concertazione, su cinque giorni settimanali, dal lunedi' al venerdi',
per  assicurare  il funzionamento delle strutture regionali sia nelle
ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.
    3.  Per  le  attivita' di competenza regionale da garantire anche
nelle  giornate  non lavorative, i dirigenti provvedono ad assicurare
lo  svolgimento  delle  stesse mediante la rotazione del personale in
servizio  a  cui  spetta il riposo compensativo, dandone informazione
alle organizzazioni sindacali aziendali.