Art. 290.
                     Orario di lavoro ordinario
    1. L'orario di lavoro ordinario e' il periodo di tempo durante il
quale,  in  conformita'  all'orario  d'obbligo  contrattuale, ciascun
dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario
di servizio.
    2.  L'orario  di lavoro, definito in sede di contratto collettivo
nazionale  di  lavoro, e' articolato anche nelle ore pomeridiane, dal
lunedi'  al  venerdi', secondo i moduli orari riportati nell'allegato
T)  e  tenuto conto che la prestazione individuale di lavoro non puo'
essere, di norma, superiore a dieci ore giornaliere.