Art. 290. Orario di lavoro ordinario 1. L'orario di lavoro ordinario e' il periodo di tempo durante il quale, in conformita' all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 2. L'orario di lavoro, definito in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro, e' articolato anche nelle ore pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', secondo i moduli orari riportati nell'allegato T) e tenuto conto che la prestazione individuale di lavoro non puo' essere, di norma, superiore a dieci ore giornaliere.