Art. 292.
                      Flessibilita' dell'orario
    1.   La   flessibilita'   dell'orario  consiste  nel  consentire,
compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio,  di  anticipare  o
posticipare  l'orario  di  inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o
posticipare  l'orario  di  uscita  o  nell'avvalersi  di  entrambe le
facolta',  purche' sia assicurata, nella fascia obbligatoria 9,30-14,
la presenza contemporanea di tutto il personale in servizio presso la
medesima struttura.
    2.  In  relazione  ai moduli orari di cui al precedente Art. 291,
comma   2,   l'utilizzazione  dell'istituto  della  flessibilita'  e'
articolato secondo quanto indicato nell'allegato T).