Art. 292. Flessibilita' dell'orario 1. La flessibilita' dell'orario consiste nel consentire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta', purche' sia assicurata, nella fascia obbligatoria 9,30-14, la presenza contemporanea di tutto il personale in servizio presso la medesima struttura. 2. In relazione ai moduli orari di cui al precedente Art. 291, comma 2, l'utilizzazione dell'istituto della flessibilita' e' articolato secondo quanto indicato nell'allegato T).