Art. 294. Pausa pranzo 1. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo interviene e si conclude nel periodo di tempo che va dalle ore 14 alle ore 15. 2. Nei giorni per i quali non e' previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, l'abbattimento della predetta mezz'ora interviene dopo sei ore e mezzo di effettiva prestazione di lavoro.