Art. 294.
                            Pausa pranzo
    1.  Nei  giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, l'intervallo
di  mezz'ora  della pausa pranzo interviene e si conclude nel periodo
di tempo che va dalle ore 14 alle ore 15.
    2.  Nei giorni per i quali non e' previsto il rientro pomeridiano
obbligatorio,  l'abbattimento della predetta mezz'ora interviene dopo
sei ore e mezzo di effettiva prestazione di lavoro.