Art. 295.
                             Buoni pasto
    1.  Il  buono  pasto  viene  attribuito  di  norma per la singola
giornata   lavorativa   nella   quale  i  dipendenti  effettuano  una
prestazione  lavorativa  di  7,01  ore,  comprensiva dei 30 minuti di
pausa pranzo.
    2.  Hanno  titolo all'erogazione dei buoni pasto i dipendenti con
orario di lavoro settimanale articolato secondo i moduli orari A, B e
D.