Art. 295. Buoni pasto 1. Il buono pasto viene attribuito di norma per la singola giornata lavorativa nella quale i dipendenti effettuano una prestazione lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 30 minuti di pausa pranzo. 2. Hanno titolo all'erogazione dei buoni pasto i dipendenti con orario di lavoro settimanale articolato secondo i moduli orari A, B e D.