Art. 296.
           Gestione del fondo per il lavoro straordinario
    1.  Il  fondo  annuale relativo al lavoro straordinario, detratto
del  10%  per  esigenze impreviste ed eccezionali, e' ripartito tra i
dipartimenti  all'inizio di ogni anno, ovvero in sede di assegnazione
ai  direttori di dipartimento degli obiettivi, utilizzando i seguenti
criteri:
      a) il  fondo  sara'  assegnato  in  proporzione al numero delle
unita' di personale in servizio;
      b) in  caso  di  carenza  di  personale rispetto alla dotazione
organica  il  fondo  potra'  essere  assegnato  ai  dipartimenti,  in
proporzione  alle  carenze  riscontrate, nella misura massima del 50%
del fondo medesimo.