Art. 296. Gestione del fondo per il lavoro straordinario 1. Il fondo annuale relativo al lavoro straordinario, detratto del 10% per esigenze impreviste ed eccezionali, e' ripartito tra i dipartimenti all'inizio di ogni anno, ovvero in sede di assegnazione ai direttori di dipartimento degli obiettivi, utilizzando i seguenti criteri: a) il fondo sara' assegnato in proporzione al numero delle unita' di personale in servizio; b) in caso di carenza di personale rispetto alla dotazione organica il fondo potra' essere assegnato ai dipartimenti, in proporzione alle carenze riscontrate, nella misura massima del 50% del fondo medesimo.