Art. 299. Turnazioni 1. L'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio, puo' istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Il dirigente della struttura interessata propone al direttore del dipartimento, che dispone in merito con proprio atto di organizzazione, l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, in relazione alle reali esigenze di servizio. 2. I turni sono programmati: a) con riferimento al periodo di trenta giorni o per il piu' breve periodo per il quale sono ritenuti necessari; b) con una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata; i diversi turni, ognuno commisurato all'orario della durata del tempo di lavoro dei partecipanti, non possono sovrapporsi per oltre trenta minuti tra loro, o con l'inizio o con il termine del normale orario di lavoro effettivo degli altri dipendenti della stessa sede; c) anche nei giorni festivi, per attivita' necessarie e autorizzate; tali prestazioni lavorative sono considerate turni a tutti gli effetti, anche se non sono cicliche e fermo restando il diritto al riposo compensativo. 3. Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore; 4. Il numero dei turni pomeridiani non puo' superare, nel mese, la meta' delle giornate lavorative effettuabili, dedotti gli eventuali turni notturni o festivi. 5. I turni notturni non possono essere superiori a dieci nel mese, fatte salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo intercorrente tra le 22 e le 6 del mattino. 6. L'orario di lavoro espletato a turni non puo' essere soggetto a flessibilita'. 7. Nell'individuazione del personale da inserire in turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria. L'adesione manifestata comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi. 8. La presenza ai turni e' controllata con le stesse modalita' previste per le prestazioni normali. 9. Non si fa luogo a prestazioni di lavoro straordinario qualora le esigenze di servizio possono essere soddisfatte mediante turnazione dell'orario di lavoro.