Art. 299.
                             Turnazioni
    1.   L'amministrazione,   in   relazione  alle  proprie  esigenze
organizzative  o  di  servizio,  puo'  istituire turni giornalieri di
lavoro.  Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite  articolazioni giornaliere. Il dirigente della struttura
interessata  propone  al  direttore  del dipartimento, che dispone in
merito   con   proprio   atto   di   organizzazione,  l'articolazione
dell'orario  di  lavoro in turni, in relazione alle reali esigenze di
servizio.
    2. I turni sono programmati:
      a) con  riferimento  al  periodo di trenta giorni o per il piu'
breve periodo per il quale sono ritenuti necessari;
      b) con  una  distribuzione  equilibrata e avvicendata dei turni
effettuati  in  orario  antimeridiano,  pomeridiano  e  se  previsto,
notturno,  in  relazione all'articolazione adottata; i diversi turni,
ognuno  commisurato  all'orario  della durata del tempo di lavoro dei
partecipanti,  non  possono  sovrapporsi  per oltre trenta minuti tra
loro,  o  con  l'inizio o con il termine del normale orario di lavoro
effettivo degli altri dipendenti della stessa sede;
      c) anche   nei  giorni  festivi,  per  attivita'  necessarie  e
autorizzate;  tali  prestazioni  lavorative  sono considerate turni a
tutti  gli  effetti,  anche  se non sono cicliche e fermo restando il
diritto al riposo compensativo.
    3.  Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro i turni
diurni,  antimeridiani  e  pomeridiani,  possono  essere  attuati  in
strutture  operative  che prevedano un orario di servizio giornaliero
di almeno dieci ore;
    4.  Il  numero dei turni pomeridiani non puo' superare, nel mese,
la   meta'   delle  giornate  lavorative  effettuabili,  dedotti  gli
eventuali turni notturni o festivi.
    5.  I  turni  notturni  non  possono essere superiori a dieci nel
mese,   fatte  salve  le  eventuali  esigenze  eccezionali  o  quelle
derivanti  da  calamita'  o  eventi  naturali.  Per turno notturno si
intende  il  periodo  lavorativo  intercorrente  tra le 22 e le 6 del
mattino.
    6.  L'orario di lavoro espletato a turni non puo' essere soggetto
a flessibilita'.
    7.  Nell'individuazione  del personale da inserire in turni sara'
privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione
volontaria.    L'adesione    manifestata    comporta   l'obbligatoria
partecipazione ai turni medesimi.
    8.  La  presenza  ai turni e' controllata con le stesse modalita'
previste per le prestazioni normali.
    9.  Non si fa luogo a prestazioni di lavoro straordinario qualora
le   esigenze   di   servizio  possono  essere  soddisfatte  mediante
turnazione dell'orario di lavoro.