Art. 300. Reperibilita' 1. L'indennita' di reperibilita' viene corrisposta ai dipendenti secondo le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed in relazione alle attivita' definite nella contrattazione integrativa aziendale. 2. L'istituto della reperibilita' si applica al di fuori dell'orario di servizio e si attua realizzando una condizione prefissata (reperibilita) presso il proprio domicilio, tramite telefono, o in qualsiasi luogo, tramite telefonia mobile, che consenta all'amministrazione di chiamare in servizio il lavoratore in reperibilita', per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che devono essere soddisfatte immediatamente. 3. La messa in reperibilita' deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) il dipendente, in caso di chiamata, deve raggiungere la sede di servizio nell'arco di trenta minuti; b) ciascun dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per piu' di sei volte in un mese; c) nell'individuazione del personale da porre in stato di reperibilita' sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, ed in ogni caso assicurando, la professionalita' richiesta per l'espletamento dell'eventuale servizio e la necessaria rotazione degli addetti; d) la struttura che utilizza l'istituto della reperibilita' e' obbligata alla tenuta di un apposito registro nel quale deve essere annotato il recapito del dipendente soggetto a reperibilita', il numero di telefono e di telefonia mobile in dotazione con le eventuali variazioni nonche' tutte le notizie necessarie per la reperibilita' stessa; e) il dipendente che durante il periodo di reperibilita' deve allontanarsi, per causa di forza maggiore dal luogo prefissato dove e' reperibile deve assicurare di essere telefonicamente raggiungibile tramite familiari o con altri sistemi tecnici dandone espressa comunicazione all'amministrazione. La comunicazione deve essere annotata sul registro di cui al punto precedente; f) nel caso di parziale indisponibilita' (ferie, malattie, altri impedimenti) il dipendente deve darne immediata comunicazione alla struttura di appartenenza, che provvede ad annotarla nel registro di cui alla lettera d); g) l'onere, anche economico, di informare l'amministrazione della variazione del recapito grava sul dipendente. La fornitura dei sistemi tecnici (telefonia mobile) che facilitano la reperibilita', e' a carico dell'amministrazione; h) il dirigente della struttura interessata e' tenuto a disporre periodicamente verifiche o prove simulate al fine di accertare la immediata attivibilita' del servizio per il quale si e' ricorso alla reperibilita'. Tali prove possono consistere nella ricerca di parte o di tutti i componenti del servizio stesso o nell'effettiva costituzione e presenza reale dei reperiti, presso il luogo abituale di lavoro o in quello che viene espressamente indicato; i) il dipendente che non adempie alle prescrizioni contenute nelle precedenti lettere, o, che non risulti reperibile o non presente alle prove simulate, e' sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme in casi di inosservanza dei doveri di ufficio, e perde il diritto alla indennita' di reperibilita'. 4. L'applicazione della reperibilita' viene effettuata dal dirigente della struttura interessata in relazione alle reali esigenze di servizio. Il dirigente della struttura, tenuto conto delle esigenze di effettiva disponibilita' di personale, risultante dal registro, predispone mensilmente, l'ordine di servizio con il quale si provvede alla individuazione nominativa del personale in stato di reperibilita' e del periodo relativo a ciascuno. 5. Il servizio prestato a seguito di chiamata viene retribuito come lavoro straordinario o compensato, a richiesta, con equivalente recupero orario. 6. Qualora la pronta reperibilita' cada di domenica o comunque, nel giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non e' chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario settimanale.