Art. 300.
                            Reperibilita'
    1.  L'indennita' di reperibilita' viene corrisposta ai dipendenti
secondo  le  modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro  ed  in relazione alle attivita' definite nella contrattazione
integrativa aziendale.
    2.   L'istituto  della  reperibilita'  si  applica  al  di  fuori
dell'orario  di  servizio  e  si  attua  realizzando  una  condizione
prefissata   (reperibilita)  presso  il  proprio  domicilio,  tramite
telefono,  o  in  qualsiasi  luogo,  tramite  telefonia  mobile,  che
consenta all'amministrazione di chiamare in servizio il lavoratore in
reperibilita',  per  far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio
che devono essere soddisfatte immediatamente.
    3.  La  messa  in  reperibilita'  deve  avvenire nel rispetto dei
seguenti principi:
      a) il dipendente, in caso di chiamata, deve raggiungere la sede
di servizio nell'arco di trenta minuti;
      b) ciascun  dipendente  non  puo' essere messo in reperibilita'
per piu' di sei volte in un mese;
      c) nell'individuazione  del  personale  da  porre  in  stato di
reperibilita'  sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  l'adesione  volontaria,  ed  in  ogni caso assicurando, la
professionalita' richiesta per l'espletamento dell'eventuale servizio
e la necessaria rotazione degli addetti;
      d) la  struttura che utilizza l'istituto della reperibilita' e'
obbligata  alla  tenuta di un apposito registro nel quale deve essere
annotato  il  recapito  del  dipendente  soggetto a reperibilita', il
numero  di  telefono  e  di  telefonia  mobile  in  dotazione  con le
eventuali  variazioni  nonche'  tutte  le  notizie  necessarie per la
reperibilita' stessa;
      e) il  dipendente  che durante il periodo di reperibilita' deve
allontanarsi,  per  causa di forza maggiore dal luogo prefissato dove
e' reperibile deve assicurare di essere telefonicamente raggiungibile
tramite  familiari  o  con  altri  sistemi  tecnici  dandone espressa
comunicazione   all'amministrazione.  La  comunicazione  deve  essere
annotata sul registro di cui al punto precedente;
      f) nel  caso  di  parziale  indisponibilita'  (ferie, malattie,
altri  impedimenti)  il dipendente deve darne immediata comunicazione
alla  struttura  di  appartenenza,  che  provvede  ad  annotarla  nel
registro di cui alla lettera d);
      g) l'onere,  anche  economico,  di  informare l'amministrazione
della  variazione del recapito grava sul dipendente. La fornitura dei
sistemi  tecnici  (telefonia mobile) che facilitano la reperibilita',
e' a carico dell'amministrazione;
      h) il   dirigente  della  struttura  interessata  e'  tenuto  a
disporre  periodicamente  verifiche  o  prove  simulate  al  fine  di
accertare  la immediata attivibilita' del servizio per il quale si e'
ricorso  alla  reperibilita'.  Tali  prove  possono  consistere nella
ricerca  di  parte  o  di  tutti  i  componenti del servizio stesso o
nell'effettiva  costituzione e presenza reale dei reperiti, presso il
luogo  abituale  di  lavoro  o  in  quello  che  viene  espressamente
indicato;
      i) il  dipendente  che  non adempie alle prescrizioni contenute
nelle  precedenti  lettere,  o,  che  non  risulti  reperibile  o non
presente   alle   prove   simulate,   e'   sottoposto  alle  sanzioni
disciplinari previste dalle vigenti norme in casi di inosservanza dei
doveri   di   ufficio,   e   perde  il  diritto  alla  indennita'  di
reperibilita'.
    4.   L'applicazione  della  reperibilita'  viene  effettuata  dal
dirigente   della  struttura  interessata  in  relazione  alle  reali
esigenze  di  servizio.  Il  dirigente  della struttura, tenuto conto
delle  esigenze  di effettiva disponibilita' di personale, risultante
dal  registro,  predispone  mensilmente,  l'ordine di servizio con il
quale  si  provvede  alla  individuazione nominativa del personale in
stato di reperibilita' e del periodo relativo a ciascuno.
    5.  Il  servizio  prestato a seguito di chiamata viene retribuito
come  lavoro straordinario o compensato, a richiesta, con equivalente
recupero orario.
    6.  Qualora  la pronta reperibilita' cada di domenica o comunque,
nel  giorno  di  riposo  settimanale,  secondo il turno assegnato, il
dipendente  ha  diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se
non e' chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione
del  riposo  compensativo  non  comporta,  comunque, alcuna riduzione
dell'orario settimanale.