Art. 301.
      Attivita' svolte in condizioni particolarmente disagiate
    1.  Sono  riconosciute come attivita' «particolarmente disagiate»
quelle individuate in sede di contrattazione integrativa aziendale.
    2.  Il dirigente competente individua con proprio atto motivato i
nominativi   del   personale   destinatario  dell'indennita'  di  cui
trattasi,  dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
l'apposita   struttura.  La  direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale» provvede ai necessari controlli per verificare il rispetto
delle disposizioni in materia.