Art. 301. Attivita' svolte in condizioni particolarmente disagiate 1. Sono riconosciute come attivita' «particolarmente disagiate» quelle individuate in sede di contrattazione integrativa aziendale. 2. Il dirigente competente individua con proprio atto motivato i nominativi del personale destinatario dell'indennita' di cui trattasi, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite l'apposita struttura. La direzione regionale «Organizzazione e personale» provvede ai necessari controlli per verificare il rispetto delle disposizioni in materia.