Art. 302.
                              F e r i e
    1.  Il  dipendente  ha  diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo  di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva
nazionale  di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
    2.  Entro  il  mese  di marzo  di  ogni  anno  il dipendente deve
presentare  al  dirigente  della  rispettiva  struttura  il piano per
l'utilizzazione  delle  ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso,
anche  frazionandole  in  piu'  periodi  di  cui  uno,  almeno di due
settimane   continuative,   collocato   tra   il   1° giugno   ed  il
30 settembre.
    3.  Entro  il  successivo mese di aprile il dirigente comunica al
dipendente  l'accettazione  del  piano proposto, ovvero, le eventuali
variazioni,  sulla  base  delle  esigenze  di  servizio,  in  modo da
garantire,  comunque, l'utilizzazione delle ferie nel corso dell'anno
solare di riferimento.
    4.  Eventuali  modifiche  al  piano  di ferie, gia' accettato dal
dirigente,  possono  essere  richieste  dal  dipendente  fino  ad una
settimana  prima  dell'inizio del periodo per il quale si richiede la
variazione.  In tale caso il dirigente si pronuncia, sulla base delle
esigenze   di  servizio,  entro  quarantotto  ore  dalla  data  della
richiesta.  In  casi  di  motivata  urgenza  si prescinde dai termini
indicati dal presente comma.
    5. Sulla base d'intervenute variazioni delle esigenze di servizio
il  dirigente  puo'  modificare  i  periodi  previsti  dal  piano  di
utilizzazione   delle   ferie   gia'   accettato.  In  tale  caso  la
modificazione  del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate
al dipendente almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo in
questione,  se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno
sette giorni prima, negli altri casi.
    6.  In  presenza  di  indifferibili  esigenze  di  servizio,  non
altrimenti  ovviabili,  si  puo' prescindere dal rispetto dei termini
indicati  nel  comma  5 ai fini della comunicazione al dipendente. In
tale   caso   le   specifiche  motivazioni  addotte  a  dimostrazione
dell'indifferibilita'  delle  esigenze  di  servizio  debbono  essere
confermate  con  la  sottoscrizione  da parte del direttore regionale
della struttura di appartenenza.
    7.  In  caso  di  motivate  esigenze  di carattere personale, non
individuabili  al  momento  della proposizione del piano ai sensi del
comma 2 il dipendente puo' richiedere al dirigente di poter usufruire
delle ferie eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell'anno
solare in corso entro il mese di aprile dell'anno successivo.
    Il  dirigente si pronuncia sulla base delle compatibilita' con le
esigenze di servizio
    In  caso  di  incompatibilita'  con  le  esigenze  di  servizio e
comunque  dopo  il  mese  di  aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza, le ferie residue non possono essere piu' fruite.
    8.  In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso  possibile  la  fruizione  delle  ferie  nel  corso dell'anno di
spettanza,    per   motivi   inequivocabilmente   attribuibili   alla
responsabilita'  dell'amministrazione  regionale,  le  ferie potranno
essere  fruite  entro  il  primo  semestre dell'anno successivo in un
periodo  scelto  dal  dipendente, ovvero compensate, se richiesto dal
dipendente  medesimo,  con  un'indennita' sostitutiva calcolata sulla
base  delle  indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro.
    Anche   il   tale   caso  le  specifiche  motivazioni  addotte  a
dimostrazione   dell'indifferibilita'   delle  esigenze  di  servizio
debbono   essere  confermate  con  la  sottoscrizione  del  direttore
competente in relazione alla struttura di appartenenza.
    9.  I piani di ferie di tutti i dipendenti, nonche' le successive
variazioni  ed aggiornamenti, debbono essere tempestivamente inseriti
nella  banca  dati  del  personale  a  cura  dell'apposita  struttura
strumentale del rispettivo dipartimento.