Art. 303.
            Permessi, aspettative e assenze per malattie
    1. Al dipendente si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le
disposizioni  previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e
dalla  legge  in merito ai permessi, permessi brevi, alle assenze per
malattie,  alla  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  per servizio
militare,   alle  aspettative  per  motivi  personali  e  per  motivi
sindacali.
    2.  I  permessi  brevi  sono  fruibili  entro  la  fascia  oraria
obbligatoria.