Art. 303. Permessi, aspettative e assenze per malattie 1. Al dipendente si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge in merito ai permessi, permessi brevi, alle assenze per malattie, alla sospensione del rapporto di lavoro per servizio militare, alle aspettative per motivi personali e per motivi sindacali. 2. I permessi brevi sono fruibili entro la fascia oraria obbligatoria.