Art. 304. Riconoscimento infermita' per cause di servizio 1. Il procedimento di riconoscimento di infermita' per causa di servizio puo' essere avviato ad iniziativa di parte o di ufficio, seguendo le modalita' di seguito specificate: a) iniziativa a istanza di parte: Il dipendente regionale che abbia contratto infermita' o subito una lesione, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre apposita istanza, alla direzione regionale «Organizzazione e personale», entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione. Congiuntamente alla richiesta di riconoscimento dell'infermita' come dipendente da causa di servizio, che deve essere accompagnata da idonea certificazione sanitaria, il dipendente puo' richiedere l'attribuzione dell'equo indennizzo. b) iniziativa d'ufficio: L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermita' per certa o presunta ragione di servizio. L'amministrazione, venuta a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono il sorgere della infermita'. 2. Raccolti gli elementi sopra indicati, l'amministrazione fa sottoporre il dipendente agli accertamenti sanitari presso il collegio medico di cui all'Art. 306. Agli accertamenti sanitari puo' assistere un medico di fiducia del dipendente. 3. Al termine della visita il collegio medico redige processo verbale, firmato da tutti i componenti, dal quale, oltre le generalita' del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrita' fisica, devono risultare i seguenti elementi: a) menomazione dell'integrita' psico-fisica; b) rapporto causale o concausale tra infermita' e servizio; c) stato di inabilita' temporanea o permanente; d) ascrivibilita' della menomazione ad una delle categorie ammesse. 4. L'amministrazione invia, con una relazione sui fatti, il verbale di visita del collegio medico al consiglio di personale, di cui all'Art. 307, per il parere di competenza. 5. Acquisiti i pareri di carattere tecnico ed amministrativo espressi dal collegio medico regionale e dal consiglio del personale, la direzione regionale «Organizzazione e personale» adotta il provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della infermita' accusata che, congiuntamente al parere del collegio medico regionale viene notificato all'interessato.