Art. 304.
           Riconoscimento infermita' per cause di servizio
    1.  Il  procedimento di riconoscimento di infermita' per causa di
servizio  puo'  essere  avviato  ad iniziativa di parte o di ufficio,
seguendo le modalita' di seguito specificate:
      a) iniziativa a istanza di parte:
    Il  dipendente  regionale che abbia contratto infermita' o subito
una  lesione, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio,
deve    produrre   apposita   istanza,   alla   direzione   regionale
«Organizzazione  e personale», entro sei mesi dalla data in cui si e'
verificato  l'evento  dannoso o dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'infermita'  o  della  lesione.  Congiuntamente alla richiesta di
riconoscimento  dell'infermita' come dipendente da causa di servizio,
che  deve  essere accompagnata da idonea certificazione sanitaria, il
dipendente puo' richiedere l'attribuzione dell'equo indennizzo.
      b) iniziativa d'ufficio:
    L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio
dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermita' per certa o
presunta ragione di servizio.
    L'amministrazione,  venuta  a conoscenza dell'evento, provvede ad
effettuare  tutte  le  indagini  ed  a raccogliere tutti gli elementi
idonei  a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa
con  il  servizio,  tutte  le  altre  circostanze  che  precedettero,
accompagnarono o seguirono il sorgere della infermita'.
    2.  Raccolti  gli  elementi  sopra indicati, l'amministrazione fa
sottoporre   il  dipendente  agli  accertamenti  sanitari  presso  il
collegio  medico di cui all'Art. 306. Agli accertamenti sanitari puo'
assistere un medico di fiducia del dipendente.
    3.  Al  termine  della  visita il collegio medico redige processo
verbale,   firmato  da  tutti  i  componenti,  dal  quale,  oltre  le
generalita'  del  dipendente  e  l'esposizione  dei fatti che vengono
riferiti come causa della menomazione della integrita' fisica, devono
risultare i seguenti elementi:
      a) menomazione dell'integrita' psico-fisica;
      b) rapporto causale o concausale tra infermita' e servizio;
      c) stato di inabilita' temporanea o permanente;
      d) ascrivibilita'  della  menomazione  ad  una  delle categorie
ammesse.
    4.  L'amministrazione  invia,  con  una  relazione  sui fatti, il
verbale  di  visita del collegio medico al consiglio di personale, di
cui all'Art. 307, per il parere di competenza.
    5.  Acquisiti  i  pareri  di  carattere tecnico ed amministrativo
espressi dal collegio medico regionale e dal consiglio del personale,
la   direzione  regionale  «Organizzazione  e  personale»  adotta  il
provvedimento  di  riconoscimento o meno della dipendenza da causa di
servizio  della infermita' accusata che, congiuntamente al parere del
collegio medico regionale viene notificato all'interessato.