Art. 305. Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio 1. In caso di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo di trentasei mesi. 2. Il periodo di aspettativa per infermita' in questione e' considerato servizio a tutti gli effetti. 3. Decorso il periodo di malattia di trentasei mesi il dipendente non ritenuto in grado di riprendere l'attivita' lavorativa, non potra' essere dispensato dal servizio prima che l'amministrazione abbia esperito ogni utile iniziativa, compatibilmente con le strutture organizzative, atta a recuperare il medesimo al servizio attivo. 4. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per gli ulteriori periodi di assenza per malattia del dipendente, al medesimo non spetta alcuna retribuzione, ma soltanto il diritto alla conservazione del posto. 5. Nel caso di dipendenti che non essendo disabili al momento dell'assunzione abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilita' trova applicazione l'Art. 1, comma 7 della legge n. 68/1999.