Art. 305.
 Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio
    1.  In  caso  di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro o
malattia  riconosciuta  come  dipendente  da  causa  di  servizio, il
dipendente   ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  fino  alla
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo di trentasei mesi.
    2.  Il  periodo  di  aspettativa  per  infermita' in questione e'
considerato servizio a tutti gli effetti.
    3. Decorso il periodo di malattia di trentasei mesi il dipendente
non  ritenuto  in  grado  di  riprendere  l'attivita' lavorativa, non
potra'  essere  dispensato  dal  servizio prima che l'amministrazione
abbia   esperito   ogni  utile  iniziativa,  compatibilmente  con  le
strutture  organizzative,  atta  a recuperare il medesimo al servizio
attivo.
    4. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  per gli ulteriori periodi di
assenza  per  malattia  del dipendente, al medesimo non spetta alcuna
retribuzione, ma soltanto il diritto alla conservazione del posto.
    5.  Nel  caso  di  dipendenti che non essendo disabili al momento
dell'assunzione   abbiano  acquisito  per  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  collegata  a  causa di servizio eventuali disabilita' trova
applicazione l'Art. 1, comma 7 della legge n. 68/1999.