Art. 306.
Organi  competenti all'accertamento della dipendenza della infermita'
                        da causa di servizio
    1.   La  dipendenza  da  causa  di  servizio  dell'infermita'  e'
riconosciuta  e  notificata  dall'amministrazione,  previo parere del
collegio medico regionale e sentito il consiglio del personale.
    2.  Il collegio medico regionale costituito ogni anno con decreto
del  presidente  della giunta sentita la giunta, operante all'interno
della  direzione  regionale  competente  in  materia di personale, e'
composto da:
      a) membri titolari di cui:
        1)  presidente:  un primario di ente pubblico ospedaliero con
piu' di 400 posti letto, operante nel territorio della Regione;
        2)  tre  primari  di  ente  pubblico ospedaliero operante nel
territorio  della  Regione Lazio (uno dei quali svolgera' le funzioni
del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo);
        3)  un  dirigente  medico di un azienda sanitaria locale o di
azienda ospedaliera della Regione;
      b) membri supplenti di cui:
        1)   due  medici  dipendenti  di  ente  pubblico  ospedaliero
operante nel territorio della Regione;
        2)  un  dirigente  medico di un'azienda sanitaria locale o di
azienda ospedaliera della Regione;
      c) segretario  scelto  tra  i  dipendenti  della categoria D in
servizio presso la direzione regionale «Organizzazione e personale».
    3.   Ove  lo  ritenga  necessario,  il  collegio  medico  dispone
l'integrazione  della  propria  composizione  con  l'intervento di un
medico  specialista  che partecipa con pieno diritto di voto. In caso
di  parita'  di  voti,  decide  il voto del presidente. Il dipendente
sottoposto  ad  accertamento puo' farsi assistere da un medico di sua
fiducia.
    4.  Ai  membri  esterni del collegio medico verra' corrisposto un
gettone di presenza nella misura prevista nell'allegato CC).
    5.  Ai  componenti  esterni  che  non  risiedono nel luogo ove si
svolgono  le sedute e' dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il
normale  trattamento  di  missione  che,  comunque, non potra' essere
superiore   a   quello   stabilito   nei   riguardi   dei  dipendenti
dell'amministrazione  dello  Stato  aventi  la qualifica di dirigente
generale.