Art. 306. Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermita' da causa di servizio 1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermita' e' riconosciuta e notificata dall'amministrazione, previo parere del collegio medico regionale e sentito il consiglio del personale. 2. Il collegio medico regionale costituito ogni anno con decreto del presidente della giunta sentita la giunta, operante all'interno della direzione regionale competente in materia di personale, e' composto da: a) membri titolari di cui: 1) presidente: un primario di ente pubblico ospedaliero con piu' di 400 posti letto, operante nel territorio della Regione; 2) tre primari di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione Lazio (uno dei quali svolgera' le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo); 3) un dirigente medico di un azienda sanitaria locale o di azienda ospedaliera della Regione; b) membri supplenti di cui: 1) due medici dipendenti di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione; 2) un dirigente medico di un'azienda sanitaria locale o di azienda ospedaliera della Regione; c) segretario scelto tra i dipendenti della categoria D in servizio presso la direzione regionale «Organizzazione e personale». 3. Ove lo ritenga necessario, il collegio medico dispone l'integrazione della propria composizione con l'intervento di un medico specialista che partecipa con pieno diritto di voto. In caso di parita' di voti, decide il voto del presidente. Il dipendente sottoposto ad accertamento puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia. 4. Ai membri esterni del collegio medico verra' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista nell'allegato CC). 5. Ai componenti esterni che non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute e' dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento di missione che, comunque, non potra' essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale.