Art. 307.
                       consiglio del personale
    1.  Il  consiglio  del  personale  e'  nominato  con  decreto del
presidente  della  giunta  entro  il  mese  di gennaio  seguente alla
elezione  del  consiglio  regionale,  e  resta in carica per tutta la
durata della legislatura.
    2. Detto organo e' composto da:
      a) presidente:    l'assessore    competente   in   materia   di
organizzazione e personale;
      b) membri effettivi: sette dirigenti regionali;
      c) membri supplenti: sette dirigenti regionali.
    3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un dipendente
appartenente  alla  categoria  D,  in  servizio  presso  la direzione
regionale «Organizzazione e personale».
    4.  Il  consiglio  del personale esprime il parere sulle pratiche
inerenti il riconoscimento delle cause di servizio.