Art. 307. consiglio del personale 1. Il consiglio del personale e' nominato con decreto del presidente della giunta entro il mese di gennaio seguente alla elezione del consiglio regionale, e resta in carica per tutta la durata della legislatura. 2. Detto organo e' composto da: a) presidente: l'assessore competente in materia di organizzazione e personale; b) membri effettivi: sette dirigenti regionali; c) membri supplenti: sette dirigenti regionali. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D, in servizio presso la direzione regionale «Organizzazione e personale». 4. Il consiglio del personale esprime il parere sulle pratiche inerenti il riconoscimento delle cause di servizio.