Art. 308. Concessione dell'equo indennizzo 1. Al dipendente che per causa di servizio subisca una menomazione a carattere permanente dell'integrita' fisica ascrivibile ad una categoria di cui alle tabelle «A e B» della legge n. 648/1950, e successive modificazioni, spetta l'equo indennizzo. 2. La richiesta di equo indennizzo puo' essere avanzata dall'interessato anche in data susseguente al formale riconoscimento dell'infermita' dipendente da causa di servizio, e comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento di che trattasi. 3. Nel caso di decesso la domanda puo' essere proposta, negli stessi termini innanzi previsti, anche dagli eredi del dipendente.