Art. 308.
                  Concessione dell'equo indennizzo
    1.   Al   dipendente  che  per  causa  di  servizio  subisca  una
menomazione a carattere permanente dell'integrita' fisica ascrivibile
ad una categoria di cui alle tabelle «A e B» della legge n. 648/1950,
e successive modificazioni, spetta l'equo indennizzo.
    2.   La   richiesta  di  equo  indennizzo  puo'  essere  avanzata
dall'interessato  anche in data susseguente al formale riconoscimento
dell'infermita'  dipendente da causa di servizio, e comunque entro il
termine   perentorio   di   sei  mesi  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di riconoscimento di che trattasi.
    3.  Nel  caso  di  decesso la domanda puo' essere proposta, negli
stessi termini innanzi previsti, anche dagli eredi del dipendente.