Art. 309. Modalita' di calcolo della liquidazione dell'equo indennizzo 1. In applicazione delle disposizioni contrattuali in vigore, al personale cui l'infermita' e' stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, sono attribuiti i benefici stipendiali previsti dalle vigenti disposizioni con decorrenza dalla data di presentazione della specifica domanda. 2. Detto beneficio compete anche al personale in quiescenza, purche' abbia avanzato la relativa istanza nel periodo in cui prestava servizio. 3. Il beneficio di che trattasi e' calcolato sull'importo del trattamento economico proprio della posizione economica posseduta dall'interessato all'atto della richiesta.