Art. 309.
    Modalita' di calcolo della liquidazione dell'equo indennizzo
    1.  In applicazione delle disposizioni contrattuali in vigore, al
personale  cui  l'infermita' e' stata riconosciuta come dipendente da
causa  di  servizio,  sono attribuiti i benefici stipendiali previsti
dalle vigenti disposizioni con decorrenza dalla data di presentazione
della specifica domanda.
    2.  Detto  beneficio  compete  anche  al personale in quiescenza,
purche'  abbia  avanzato  la  relativa  istanza  nel  periodo  in cui
prestava servizio.
    3.  Il  beneficio  di  che trattasi e' calcolato sull'importo del
trattamento  economico  proprio  della  posizione economica posseduta
dall'interessato all'atto della richiesta.