Art. 310. Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio ai sensi delle vigenti disposizioni, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni, per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.