Art. 310.
       Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
    1.  I  dipendenti  con  rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi  di  dottorato  di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di
studio  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono  collocati,  a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni, per tutto
il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
    2.  Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.