Art. 311. Aspettativa per mandato parlamentare 1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ai sensi dell'Art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare o dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione regionale. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti.