Art. 311.
                 Aspettativa per mandato parlamentare
    1.  I  dipendenti  regionali  eletti  al Parlamento nazionale, al
Parlamento  europeo  e  nei  consigli  regionali  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni  per  la  durata  del  mandato,  ai sensi
dell'Art.  68  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165. Essi
possono   optare  per  la  conservazione,  in  luogo  dell'indennita'
parlamentare  o  dell'analoga  indennita'  corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento, che resta a carico
dell'amministrazione regionale.
    2.  Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
    3.  Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione degli eletti.