Art. 312.
  Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali
    1. Il dipendente regionale puo' richiedere di essere collocato in
aspettativa  per la candidatura ad elezioni amministrative regionali,
ai sensi dall'Art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
    2.   L'amministrazione   regionale   e'  tenuta  ad  adottare  il
provvedimento  di  collocamento  in  aspettativa  entro cinque giorni
dalla  richiesta.  Ove  non  provveda,  la  domanda  di  aspettativa,
accompagnata  dalla  effettiva  cessazione delle funzioni, ha effetto
dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.
    3.  La  cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
    4.  Non  possono  essere  collocati  in  aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.