Art. 312. Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali 1. Il dipendente regionale puo' richiedere di essere collocato in aspettativa per la candidatura ad elezioni amministrative regionali, ai sensi dall'Art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. 2. L'amministrazione regionale e' tenuta ad adottare il provvedimento di collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta. Ove non provveda, la domanda di aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta. 3. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 4. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.