Art. 313.
Aspettativa  per  incarichi  pubblici  elettivi nelle amministrazioni
                               locali
    1.  I dipendenti regionali che siano amministratori locali di cui
all'Art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono  essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita
per  tutto il periodo di espletamento del mandato, ai sensi dell'Art.
81 del citato decreto.
    2.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  considerato  come  servizio
effettivamente  prestato,  nonche'  come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.