Art. 313. Aspettativa per incarichi pubblici elettivi nelle amministrazioni locali 1. I dipendenti regionali che siano amministratori locali di cui all'Art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, ai sensi dell'Art. 81 del citato decreto. 2. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.