Art. 314. Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all'estero 1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alle aspettative per seguire il coniuge in servizio all'estero. 2. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 3. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il dipendente che cessa dall'aspettativa occupa, ove non vi siano vacanze disponibili, un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza. 4. Il collocamento in aspettativa e' esteso, ai sensi della legge 25 giugno 1985, n. 333, e con le modalita' di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, al dipendente regionale il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti diversi dall'amministrazione regionale o di enti e aziende regionali.