Art. 314.
      Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all'estero
    1.  Al  dipendente  si  applicano  le  disposizioni  previste dal
contratto  collettivo  nazionale di lavoro in merito alle aspettative
per seguire il coniuge in servizio all'estero.
    2.  Il  tempo  trascorso  in aspettativa non e' computato ai fini
della  progressione  di  carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti
periodici  di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il  dipendente  che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di   anzianita'   che   gli  spetta,  dedotto  il  tempo  passato  in
aspettativa.
    3.   Qualora   l'aspettativa   si   protragga   oltre   un  anno,
l'amministrazione  ha  facolta' di utilizzare il posto corrispondente
ai  fini  delle  assunzioni.  In  tal  caso,  il dipendente che cessa
dall'aspettativa  occupa,  ove  non  vi siano vacanze disponibili, un
posto  in  soprannumero  da  riassorbirsi  al verificarsi della prima
vacanza.
    4. Il collocamento in aspettativa e' esteso, ai sensi della legge
25 giugno  1985,  n.  333,  e  con  le  modalita'  di  cui alla legge
11 febbraio  1980,  n.  26,  al  dipendente  regionale il cui coniuge
presti   servizio   all'estero   per   conto   di   soggetti  diversi
dall'amministrazione regionale o di enti e aziende regionali.