Art. 315. Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' collocare in aspettativa, ai sensi della medesima legge, per un periodo non superiore all'incarico, personale regionale autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. 2. Durante il collocamento in aspettativa il personale regionale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione regionale ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennita' integrativa speciale, delle indennita' inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia. 3. La durata di ogni incarico non puo' essere inferiore a quattro mesi ne' superare i quattro anni e deve essere indicata nel provvedimento di collocamento in aspettativa; solo in caso di comprovate necessita' del programma di cooperazione nel quale il personale e' impegnato, puo' essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico puo' essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto. 4. Il personale regionale conserva altresi' il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione regionale. 5. Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale regionale e' equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato presso l'amministrazione regionale. 6. A tale personale si applica inoltre la disposizione dell'Art. 144, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto Art. 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero e' valutato con la maggiorazione di un terzo. 7. Il personale regionale percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennita' di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresi' ogni altra competenza e provvidenza. 8. Al personale regionale spetta un congedo ordinario nella misura prevista dall'amministrazione regionale. 9. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui al comma 7. 10. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri. 11. Il personale regionale puo' essere inviato all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalita' previste dal comma 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione regionale d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico. 12. L'ammontare dell'indennita' e' determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni. 13. I dipendenti regionali ai quali sia riconosciuta, con la registrazione prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la qualifica di volontari in servizio hanno diritto: a) al collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario; b) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo; c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.