Art. 315.
  Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo
    1.  Per  le  finalita'  di cui all'Art. 1 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49, l'amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero
degli  affari  esteri,  puo' collocare in aspettativa, ai sensi della
medesima  legge, per un periodo non superiore all'incarico, personale
regionale autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con
i paesi in via di sviluppo.
    2.  Durante il collocamento in aspettativa il personale regionale
continua  a  percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per
l'intero  a  carico dell'amministrazione regionale ad eccezione delle
quote di aggiunta di famiglia, della indennita' integrativa speciale,
delle  indennita'  inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero
connesse  a  determinate  condizioni  ambientali,  e  comunque  degli
emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
    3. La durata di ogni incarico non puo' essere inferiore a quattro
mesi  ne'  superare  i  quattro  anni  e  deve  essere  indicata  nel
provvedimento  di  collocamento  in  aspettativa;  solo  in  caso  di
comprovate  necessita'  del  programma  di  cooperazione nel quale il
personale  e' impegnato, puo' essere disposta la proroga del predetto
termine  quadriennale da parte del comitato direzionale. Decorso tale
termine,  nessun  nuovo  incarico puo' essere conferito alla medesima
persona  ai  sensi  del  presente  articolo se  non  per un programma
diverso da quello precedentemente svolto.
    4.  Il  personale  regionale  conserva  altresi'  il diritto alle
prestazioni  assistenziali  e  previdenziali,  i  cui contributi sono
rimborsati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
all'amministrazione regionale.
    5. Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale
regionale  e'  equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi
quelli  relativi  alla  progressione di carriera ed al trattamento di
quiescenza, al servizio di istituto prestato presso l'amministrazione
regionale.
    6.  A tale personale si applica inoltre la disposizione dell'Art.
144,  secondo  comma,  del  decreto  del  presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n. 18, relativa al computo del servizio prestato in
residenze   disagiate   e   particolarmente  disagiate  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza.  Per  la  determinazione  delle predette
residenze  si  fa  riferimento  al  decreto di cui al primo comma del
predetto  Art.  144, integrato, per i paesi che non siano stati presi
in  considerazione  nel  decreto  stesso in quanto non vi risieda una
rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime
forme.  Ai  fini  degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre
completo   di   servizio   prestato   all'estero   e'   valutato  con
la maggiorazione di un terzo.
    7.   Il  personale  regionale  percepisce,  durante  il  servizio
all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi
previsti   per  l'interno,  una  indennita'  di  servizio  all'estero
stabilita  con  decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro.  Tale decreto determina altresi' ogni
altra competenza e provvidenza.
    8.  Al  personale  regionale  spetta  un  congedo ordinario nella
misura prevista dall'amministrazione regionale.
    9.  Durante  il  congedo  ordinario  e'  corrisposta  al predetto
personale l'indennita' di servizio di cui al comma 7.
    10.  Al  personale  spetta  il  rimborso delle spese di viaggio e
trasporto  degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata
superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le
modalita'  del  rimborso  saranno  stabilite con decreto del Ministro
degli affari esteri.
    11.  Il  personale  regionale  puo' essere inviato all'estero per
brevi  missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalita'
previste dal comma 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione
regionale d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto
della  direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo del
Ministero  degli  affari  esteri,  nel  quale  viene  determinata  la
qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo
trattamento economico.
    12.  L'ammontare  dell'indennita'  e' determinato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni.
    13.  I  dipendenti  regionali  ai  quali sia riconosciuta, con la
registrazione  prevista  dalla  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, la
qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
      a) al  collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di
tempo  trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione   della   carriera,  della  attribuzione  degli  aumenti
periodici  di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il  diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche
al  dipendente  il  cui  coniuge sia in servizio di cooperazione come
volontario;
      b) al  riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di
sviluppo;
      c) alla  conservazione  del proprio posto di lavoro, secondo le
disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre  1946,  n. 303, e successive norme integrative, relative
ai  lavoratori  chiamati  alle  armi per il servizio di leva, qualora
beneficino  del  rinvio del servizio militare ai sensi della presente
legge.