Art. 316. Aspettativa per incarichi dirigenziali presso enti o aziende regionali 1. Il dirigente regionale al quale e' conferito, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, un incarico dirigenziale presso enti o aziende regionali o sub-regionali, ai sensi delle vigenti disposizioni, e' collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico. 2. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.