Art. 316.
Aspettativa   per   incarichi  dirigenziali  presso  enti  o  aziende
                              regionali
    1.  Il dirigente regionale al quale e' conferito, con contratto a
tempo  determinato  disciplinato  dalle  norme di diritto privato, un
incarico   dirigenziale   presso   enti   o   aziende   regionali   o
sub-regionali,  ai  sensi delle vigenti disposizioni, e' collocato in
aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico.
    2.  Il  periodo di aspettativa di cui al comma 1 e' utile ai fini
del  trattamento  di  quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di
servizio.