Art. 318.
                        Cumulo di aspettative
    1.  Il  dipendente  non  puo'  usufruire continuativamente di due
periodi  di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra
essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente
disposizione  non  si  applica  in  caso  di  aspettativa per cariche
pubbliche  elettive  per cariche sindacali per volontariato e in caso
di assenze di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
    2.  L'amministrazione,  qualora durante il periodo di aspettativa
vengano  meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, puo'
invitare   il   dipendente   a   riprendere   servizio   nel  termine
appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo'
riprendere servizio di propria iniziativa.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei confronti del dipendente
che,  salvo  i  casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o al termine di cui al comma
2.