Art. 318. Cumulo di aspettative 1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive per cariche sindacali per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o al termine di cui al comma 2.