Art. 319.
                         Diritto allo studio
    1.  Al  dipendente  si  applicano  le  disposizioni  previste dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  in  merito  ai permessi
straordinari  retribuiti  per  la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di
scuole   di  istruzione  primaria,  secondaria  e  di  qualificazione
professionale,  statali,  pareggiate  o  legalmente  riconosciute,  o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali  riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere
i relativi esami.
    2.  Il  conseguimento  di  un  significativo  accrescimento della
professionalita'  del  singolo  dipendente, documentato dal titolo di
studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di
servizio da valutare secondo le vigenti norme.
    3. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite,
ove  necessario,  ulteriori modalita' applicative e/o particolari per
la  partecipazione  e  la  frequenza  ai  corsi  di  cui  al presente
articolo ed   ulteriori   discipline  per  rispondere  alle  esigenze
specifiche dell'amministrazione.