Art. 320. Congedi per la formazione 1. Al personale si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per la formazione. 2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione regionale. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'Art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta all'amministrazione, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.