Art. 320.
                      Congedi per la formazione
    1.  Al  personale  si  applicano  le  disposizioni  previste  dal
contratto  collettivo nazionale di lavoro e dalla legge 8 marzo 2000,
n. 53, in materia di congedi per la formazione.
    2.  Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato
al  completamento  della  scuola  dell'obbligo,  al conseguimento del
titolo  di  studio  di  secondo grado, del diploma universitario o di
laurea,  alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dall'amministrazione regionale.
    3.  Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva  il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo  non  e'  computabile  nell'anzianita'  di  servizio e non e'
cumulabile  con  le  ferie,  con la malattia e con altri congedi. Una
grave  e  documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto di cui all'Art. 4, comma 4, della legge 8 marzo
2000,  n.  53,  intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia
data   comunicazione   scritta   all'amministrazione,  da'  luogo  ad
interruzione del congedo medesimo.