Art. 322.
               Congedi per eventi e cause particolari
    1.  Al  personale  si  applicano,  per gravi e documentati motivi
familiari,   le   disposizioni  contenute  nel  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro e nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in merito ai
congedi  per  eventi  e  cause  particolari.  Il  periodo di congedo,
continuativo  o  frazionato,  non  puo'  essere superiore a due anni.
Durante  tale  periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha  diritto  alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere alcun tipo di
attivita'  lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di
servizio  ne'  ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al
riscatto,  ovvero  al  versamento  dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.