Art. 323. Decadenza dall'impiego 1. La decadenza dall'impiego ha luogo: a) per la perdita della cittadinanza italiana o della cittadinanza comunitaria, nei casi in cui ai cittadini degli Stati dell'Unione europea sia consentito l'accesso alle pubbliche amministrazioni; b) per avvenuta accettazione di una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione; c) per mancata cessazione di una delle situazioni di incompatibilita', indicate nell'Art. 377, nonostante la diffida ricevuta.