Art. 323.
                       Decadenza dall'impiego
    1. La decadenza dall'impiego ha luogo:
      a) per   la   perdita   della  cittadinanza  italiana  o  della
cittadinanza  comunitaria,  nei  casi in cui ai cittadini degli Stati
dell'Unione   europea   sia   consentito   l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni;
      b) per  avvenuta  accettazione di una missione o altro incarico
da   una  autorita'  straniera  senza  la  preventiva  autorizzazione
dell'amministrazione;
      c) per   mancata   cessazione   di   una  delle  situazioni  di
incompatibilita',  indicate  nell'Art.  377,  nonostante  la  diffida
ricevuta.