Art. 324.
                  Cessazione del rapporto di lavoro
    1.  Al  dipendente  si  applicano  le  disposizioni  previste dal
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro in merito alla cessazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    2.  Nel  caso  di  dimissioni  del  dipendente  questi deve darne
comunicazione  scritta  all'amministrazione  rispettando i termini di
preavviso.
    3.  Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio e come tale
diviene  efficace  dal  momento in cui l'amministrazione regionale ne
viene  a conoscenza e, pertanto, non necessitano dell'accettazione di
quest'ultima per acquistare efficacia.
    4. Le dimissioni sono irrevocabili e, pertanto, il dipendente non
puo'  recedere unilateralmente da esse; la revoca delle dimissioni ha
efficacia  soltanto  con  il consenso dell'amministrazione, secondo i
criteri definiti nell'Art. 325.