Art. 324. Cessazione del rapporto di lavoro 1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Nel caso di dimissioni del dipendente questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso. 3. Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio e come tale diviene efficace dal momento in cui l'amministrazione regionale ne viene a conoscenza e, pertanto, non necessitano dell'accettazione di quest'ultima per acquistare efficacia. 4. Le dimissioni sono irrevocabili e, pertanto, il dipendente non puo' recedere unilateralmente da esse; la revoca delle dimissioni ha efficacia soltanto con il consenso dell'amministrazione, secondo i criteri definiti nell'Art. 325.